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Archivio del mese Maggio 2026

Codice del Terzo Settore

scritto da Francesco Zito il 25 Maggio 2026

Il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. - ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
• le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
• le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
• gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
• le reti associative (artt. 41 e ss.);
• le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
• le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Non sono Enti del Terzo Settore:
• le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• le formazioni e le associazioni politiche;
• i sindacati;
• le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
• le associazioni di datori di lavoro;
• gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.
Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ulteriori novità introdotte dal CTS:
• il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
• l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
• la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
• la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
• la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).
In attuazione del CTS sono stati emanati:
• Decreto ministeriale 4 maggio 2018 (GU n.163 del 16 luglio 2018)
Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
• Decreto ministeriale del 4 luglio 2019 (file pdf) (GU n.186 del 9 agosto 2019)
Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore.
• Decreto ministeriale del 23 luglio 2019 (file pdf) (GU n .214 del 12 settembre 2019)
Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore.
• Decreto ministeriale del 28 novembre 2019 (GU n. 24 del 30 gennaio 2020)
Erogazioni liberali in natura a favore degli Enti del Terzo Settore.
• Decreto ministeriale del 5 marzo 2020 (file pdf) (GU n. 102 del 18 aprile 2020)
Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore.
• Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (file pdf) (GU n. 251 del 21 ottobre 2020)
Procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, modalità di deposito degli atti, regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
Consulta la pagina dedicata, dove sono consultabili anche gli aggiornamenti degli allegati tecnici apportati con decreto direttoriale.
• Decreto ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 (file pdf)
Adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del Decreto legislativo n. 117 del 2017.
• Decreto interministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 (file pdf)(GU n. 177 del 26 luglio 2021)
Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.
• Decreto interministeriale 6 ottobre 2021 (GU n. 285 del 30 novembre 2021)
Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli.
• Decreto ministeriale n. 89 del 23 febbraio 2022 (GU n. 163 del 14 luglio 2022)
Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus.
• Decreto ministeriale del 9 giugno 2022 (GU n. 170 del 22 luglio 2022)
Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore.
• Decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025 (GU n. 214 del 15 settembre 2025)
Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore.
• Decreto interministeriale del 31 luglio 2025 (GU n. 248 del 24 ottobre 2025)
Decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 19 del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), concernente la definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
• Decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026 (GU n. 66 del 20 marzo 2026)
Disposizioni modificative e integrative al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106.
• Decreto interministeriale del 18 febbraio 2026 (GU n. 67 del 21 marzo 2026)
Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (mod. E) di cui all’art. 13, comma 2-bis del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/riforma-terzo-settore/pagine/codice-del-terzo-settore

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L.R. 34/2004 Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura.

scritto da Francesco Zito il 25 Maggio 2026

In vigore dal 26/02/2024 al 10/02/2027
Programma pluriennale Attività Produttive 2022-2024 Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura
Al fine di contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione e salvaguardare il patrimonio di conoscenze e di specifiche competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, nonché per favorire il mantenimento, il miglioramento e il recupero dei livelli occupazionali oltre che il ricambio generazionale, il Bando intende agevolare l’acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, sia materiali che immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda, oppure di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.
Può agevolare, inoltre, l’affitto, esclusivamente se finalizzato alla successiva acquisizione e, altresì, le acquisizioni di singoli lotti funzionali relativi alle fattispecie sopra indicate, proposte, eventualmente, da diversi soggetti imprenditoriali beneficiari.
Beneficiari
Imprese acquirenti di qualsiasi dimensione.
Investimenti
La Misura prevede la concessione di agevolazioni per progetti di investimento iniziale finalizzati a:
• rilevare aziende o rami di aziende localizzate in Piemonte, con i relativi impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca ed i connessi attivi, materiali ed immateriali, in situazioni di crisi conclamata, a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa
Possono essere finanziati anche:
• interventi che prevedano l’affitto di aziende o rami d’azienda con le caratteristiche sopra indicate. Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo.
L’acquisizione di azioni di un’impresa non è considerato un intervento ammissibile alle agevolazioni.
Per essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione, l’intervento deve comportare un investimento di importo non inferiore a:
Piccole imprese: euro 500.000,00
• Medie imprese: euro 1.000.000,00
• Grandi Imprese: euro 1.500.000,00

Deve consentire di mantenere o di raggiungere, al termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell’investimento (anno a regime), almeno il 40% dell’occupazione presente nell’azienda o nel ramo d’azienda oggetto di acquisizione.
Sintesi incentivo
Contributo a fondo perduto
Incentivo
Le agevolazioni vengono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nell’ambito di massimali.

Categorie: Economia aziendale, Finanza agevolativa, Politiche comunitarie | | Nessun Commento »