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Rinegoziazione dei mutui

scritto da Francesco Zito il 21 Marzo 2008

Il recente accordo fra ABI ed Associazioni dei Consumatori sulla determinazione delle penali massime per l’estinzione dei mutui in essere apre il panorama sulla rinegoziazione delle condizioni, in genere con un istituto il quale offra condizioni migliori. Le penalità sono infatti notevolmente ridotte rispetto al passato (cfr. infra), e rinegoziare le condizioni – ad esempio da tasso variabile a tasso fisso, in questo momento di forbici strette fra le due modalità – può risultare assai conveniente, consentendo un risparmio in termini di interessi di gran lunga superiore ai modesti oneri da sostenere per la rinegoziazione.
Facciamo di seguito il punto sulle penalità per estinzione anticipata dei mutui in essere (ricordiamo che sui nuovi mutui non è applicabile alcuna penale).
a) MUTUI A TASSO VARIABILE – A prescindere da quando siano stati contratti, la penale per estinzione anticipata è dello 0,50% del capitale residuo, scende allo 0,20% se si è nel terzultimo anno di ammortamento e si annulla del tutto negli ultimi due anni.
b) MUTUI A TASSO FISSO stipulati prima del 1° gennaio 2001 – La penale per estinzione anticipata è dello 0,50% del capitale residuo, scende allo 0,20% se si è nel terzultimo anno di ammortamento e si annulla del tutto negli ultimi due anni.
c) MUTUI A TASSO FISSO stipulati dopo il 31 dicembre 2000 – La penale per estinzione anticipata è dell’1,90% del capitale residuo nella prima metà del piano di ammortamento, dell’1,50% nella seconda metà, scende allo 0,20% se si è nel terzultimo anno di ammortamento e si annulla del tutto negli ultimi due anni.
È stata altresì introdotta la clausola di salvaguardia per quei contratti (assai rari, in verità) che già prevedevano penali uguali od inferiori a quelle ora previste come misura massima. Più precisamente:
► nei casi sub a) e b) si applica una ulteriore riduzione dello 0,20%;
► nei casi sub c) si applica una ulteriore riduzione dello 0,25% se la penalità è maggiore o uguale all’1,25%; dello 0,15% in caso opposto.
Pare quindi che nulla più osti alla libera ricontrattazione del proprio contratto di mutuo.

Questo articolo è stato pubblicato il 21 Marzo 2008 alle 10:17 ed è archiviato in Accesso al credito, Mutui a privati.
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