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Finpiemonte ed Equitalia: erogazioni congelate agli inadempienti.

scritto da Francesco Zito il 31 Maggio 2008

Il D.M. n. 40/2008, in vigore dal 29 marzo, obbliga Finpiemonte (fra gli altri soggetti) a verificare – prima di autorizzare erogazioni a qualunque titolo superiori a 10.000 euro – la posizione dei beneficiari nei confronti dell’erario.
Di tale verifica si incarica Equitalia, la quale comunica a Finpiemonte l’esito della ricerca entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Qualora a carico del beneficiario risultino inadempimenti derivanti da cartelle esattoriali notificate (ripetiamo: per importi superiori ad EUR 10.000) Equitalia comunica a Finpiemonte l’importo del debito maggiorato di interessi moratori e di spese esecutive.
In tal caso Finpiemonte deve sospendere l’erogazione per trenta giorni, ma limitatamente all’importo del debito accertato.
Se nei trenta giorni di sospensione dell’erogazione il debitore ottempera e/o l’Ente creditore adotti provvedimenti che facciano venir meno l’inadempimento o ne riducano l’importo, Finpiemonte – dopo l’opportuna comunicazione da parte di Equitalia - provvede a effettuare il versamento residuo.

Questo articolo è stato pubblicato il 31 Maggio 2008 alle 13:21 ed è archiviato in Accesso al credito, Economia aziendale, Finanza agevolativa.
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